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Sez. L, Sentenza n. 926 del 03/02/1996 (Rv. 495708 - 01)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - DELL'ASSOCIATO | Diritto agli utili - Carattere periodico - Sussistenza - Maturazione del diritto indipendentemente dalla presentazione del rendiconto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495708-01

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - DELL'ASSOCIATO

Nell'associazione in partecipazione, inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione, e che prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti, il diritto agli utili spettanti all'associato ha carattere periodico, in mancanza di diversa pattuizione, dovendo essere riferito agli utili di esercizio, e sorge indipendentemente dalla presentazione del rendiconto, che rappresenta unicamente l'espressione numerica di parametri convenzionalmente stabiliti, per mezzo dei quali è possibile quantificare la misura degli utili suddetti; ne consegue che, qualora il rendiconto non venga offerto, o sia ritenuto inadeguato o insoddisfacente, ben può l'associato agire per ottenere giudizialmente, in base al contratto, l'accertamento della misura del proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)