Sez. 1, Sentenza n. 15146 del 20/07/2015 (Rv. 636106 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Appello ex art. 18 l.fall., nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Omessa notifica del ricorso e del decreto presidenziale nel termine ivi previsto - Richiesta di un nuovo termine successivamente alla scadenza del primo - Inammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, va disattesa l'istanza con cui l'appellante, che non abbia notificato il ricorso ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza nel termine ordinatorio ex art. 18, comma 4, del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006), ne chieda, successivamente al suo decorso e senza allegare alcuna causa di giustificazione, uno nuovo per provvedervi, ostando a tale concessione l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 154 cod. proc. civ. che, in ipotesi di impugnazione e sulla scorta dei principi sottesi all'art. 111, comma 2, Cost., deve tenere conto della legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente definito e ragionevolmente breve, del provvedimento giudiziario già emesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)