Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014 (Rv. 629676 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata irragionevole del processo - Equa riparazione - Ricorso - Termine per la notifica del ricorso e dell'unito decreto di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 29/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)