Sez. 1, Sentenza n. 44 del 08/01/1974 (Rv. 367548 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - DIRETTORI DI SEDE - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO - ESTENSIONE DELLA DELEGA - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AD ATTIVITA LOCALE - RICORSO CONTRO L'INAIL - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE AL DIRETTORE DELLA SEDE LOCALE - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - DIRETTORI DI SEDE - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO - ESTENSIONE DELLA DELEGA - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA AD ATTIVITA LOCALE - RICORSO CONTRO L'INAIL - PROPOSIZIONE E NOTIFICAZIONE AL DIRETTORE DELLA SEDE LOCALE - AMMISSIBILITA.*
La delega, conferita a norma dell'art 2 del DLCPS 13 maggio 1947, n 438, ai direttori di Sede per la rappresentanza legale dell'Inail in materia concernente l'attivita locale dell' istituto, non e limitata alle sole attribuzioni esercitabili localmente, richiedendosi dalla su citata norma soltanto che le attribuzioni delegati attengano ai compiti istituzionali da assolvere nell'ambito circoscrizionale della Sede dell'istituto. Pertanto, nel giudizio relativo ad una controversia concernente l'attivita locale, il ricorso per Cassazione diretto contro l'Inail non e ammissibile quando sia proposto in persona del direttore della relativa Sede locale o sia a lui notificato. (Conf 1976'72, mass n 359095).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/05/1947 num. 438 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)