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Sez. 2, Sentenza n. 1232 del 18/04/1972 (Rv. 357723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL LAVORATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL LAVORATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - INSUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*

Nel rapporto giuridico di previdenza sociale, anche se di formazione plurisoggettiva, l'esigenza dalla estensione del contraddittorio a tutti e tre i soggetti partecipanti non sussiste allorche venga in contestazione il rapporto di lavoro, che rappresenta l'antecedente, anzi il presupposto di quello assicurativo, il quale rispetto al primo si pone in relazione di dipendenza. Ove il giudice chiamato a decidere sull'inadempimento dell'Obbligo contributivo, addivenga, in quanto sospintovi dalla dialettica del processo, ad una decisione in ordine alla esistenza del rapporto di lavoro, tale pronuncia deve ritenersi data solo incidenter tantum, con la conseguenza che la stessa puo ritenersi utilmente emessa anche se nel processo manca uno dei tre soggetti che partecipano alla Costituzione del rapporto assicurativo. (Conf 329'70, mass n 345214; 3061, mass n 342983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 2114, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)