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Sez. 2, Sentenza n. 329 del 10/02/1970 (Rv. 345214 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PRESTATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345214-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CONTESTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL PRESTATORE, DEL DATORE DI LAVORO E DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA INCIDENTALE.*

Nel rapporto giuridico di previdenza sociale, anche se di formazione plurisoggettiva, l'esigenza dell'estensione del contraddittorio a tutti e tre i soggetti partecipanti non sussiste allorche venga in contestazione il rapporto di lavoro, che rappresenta l'antecedente presupposto di quello assicurativo, il quale rispetto al primo si pone in relazione di dipendenza. In tal caso il collegamento tra controversia principale e dipendente e solamente eventuale, ben potendo le cause relative essere promosse invece che nello stesso processo, in processi distinti e successivi. Ove, poi, quell'eventualita si realizzi e cioe il giudice, chiamato a decidere sull'inadempimento dell'Obbligo contributivo, addivenga ad una decisione in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro, tale pronuncia deve ritenersi data solo incidenter tantum, con la conseguenza che la stessa puo ritenersi utilmente emessa anche se nel processo manca uno dei tre soggetti del rapporto assicurativo. (V 3974-69, massima n 344415).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)