Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968 (Rv. 333808 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI RISARCIBILI - DISTINZIONI - ONERE DI DILIGENZA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO - ESTREMI.*
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI RISARCIBILI - DISTINZIONI - ONERE DI DILIGENZA DEL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO - ESTREMI.*
In caso di pericolo di rovina di un edificio il risarcimento deve essere commisurato al costo dei lavori occorrenti per eliminare il pericolo stesso, ove cio sia possibile. Se, invece, non lo sia, occorre stabilire il valore corrente dell'edificio nel momento in cui il pericolo di rovina e stato scoperto all'esclusivo fine di commisurare il risarcimento alla spesa necessaria per realizzare nello stesso luogo un altro edificio di pari valore. I proprietari dell'edificio, dovendo usare l'ordinaria diligenza per non aggravare il danno, sono obbligati, dopo la scoperta, ad eliminare al piu presto il pericolo di rovina, ogni qualvolta l'attesa possa importare la necessita di opere diverse o comunque un costo maggiore, ne possono pretendere di aspettare la corresponsione del risarcimento, nemmeno se, allo scopo di ottenerlo, abbiano proposto Azione giudiziaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)