Sez. 5, Sentenza n. 2645 del 28/05/1996 Cc. (dep. 02/08/1996) Rv. 205536 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Sospensione di cui all'art. 304, primo comma lett. b) e secondo comma, cod. proc. pen. - Ambito di operatività - Estensione all'intero periodo per cui è disposta, compresi gli intervalli fra le udienze - Sussistenza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione
La sospensione dei termini della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, primo comma, lett. b), e secondo comma, cod. proc. pen., per la particolare complessità del dibattimento ovvero per l'astensione degli avvocati difensori dalle udienze, non è limitata ai soli giorni in cui si tengono le udienze o si delibera la sentenza, ma si estende al periodo globale, comprensivo quindi degli intervalli (cosiddetti "tempi morti") tra un'udienza e l'altra. (Conf. Sez. Un. 19 giugno 1996, Paglia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)