Sez. 4, Sentenza n. 1577 del 04/06/1997 Cc. (dep. 27/06/1997) Rv. 208564 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - TERMINE | In Genere.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - TERMINE
Nell'ambito del periodo di sospensione dei termini disposto dall'art. 304, secondo comma, cod. proc. pen. non opera il congelamento dei giorni di udienza di cui all'art. 297, quarto comma, cod. proc. pen., essendo questi ultimi già oggetto del (più ampio) periodo di sospensione. Per il calcolo della durata di custodia cautelare ex art. 304, sesto comma in relazione al quarto comma, cod. proc. pen. rileva il periodo di sospensione aumentato dell'eventuale tempo intercorso tra il dies a quo di cui alle lettere b), c), d) del primo comma dell'art. 303 e l'ordinanza di sospensione: tempo, quest'ultimo, computato alla stregua dell'art. 297. quarto comma, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)