Sez. 1, Sentenza n. 806 del 15/01/2009 (Rv. 606263 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Natura - Funzione - Contenuto - Idoneità a costituire in mora - Esclusione - Necessità di una intimazione di pagamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI
La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito; la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sè sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)