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Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004 (Rv. 572408 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Aspetti morfologici e funzionali - Conseguenze sul piano probatorio.
Stato
decisa il 2004-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572408-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI

La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 1219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)