Sez. 3, Sentenza n. 4145 del 16/06/1983 (Rv. 429096 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO AD USO NON ABITATIVO - PREVIA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA DECISIONE SULL'INDENNITÀ.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DI IMMOBILE LOCATO AD USO NON ABITATIVO - PREVIA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO COMMERCIALE - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO SOLO SUCCESSIVAMENTE ALLA DECISIONE SULL'INDENNITÀ.*
L'esecuzione del provvedimento di rilascio di immobile locato ad uso non abitativo è condizionato, a norma dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978 n. 392, all'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, con la conseguenza che tale esecuzione deve necessariamente seguire alla decisione su detta indennità. Pertanto, ove quest'ultima si sia avuta con la sentenza definitiva, legittimamente la data del rilascio dello immobile, che sia stato già disposto con sentenza non definitiva, viene fissata non con questo provvedimento bensì con quella pronuncia definitiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)