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Sez. 3, Sentenza n. 24 del 10/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151458 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - RISULTANZE PROCESSUALI E ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DI ESAME ANALITICO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ESAME DEGLI ELEMENTI RILEVANTI - PROVE O DEDUZIONI INCOMPATIBILI CON LA DECISIONE - REIEZIONE IMPLICITA.*
Stato
decisa il 1981-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151458-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DEDUZIONI DIFENSIVE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - RISULTANZE PROCESSUALI E ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - OBBLIGO DI ESAME ANALITICO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI ESAME DEGLI ELEMENTI RILEVANTI - PROVE O DEDUZIONI INCOMPATIBILI CON LA DECISIONE - REIEZIONE IMPLICITA.*

Il giudice di merito non ha l'Obbligo di esaminare analiticamente tutte le risultanze processuali e tutti gli argomenti difensivi, ma solo quelli che appaiono rilevanti ai fini del decidere, valutandoli nel loro complesso e indicando le ragioni del proprio convincimento, rimanendo per ciò disattese implicitamente quelle prove o deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)