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Sez. 1, Sentenza n. 5078 del 11/06/1987 (Rv. 453677 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO C.D. LIBERATORIO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453677-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI - SEQUESTRO C.D. LIBERATORIO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il sequestro (C.d.liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 cod.proc. civ. quando sia controverso l'Obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una Forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 cod. proc.civ. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la Determinazione della Competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'Obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la Competenza di alcun giudice. (V 1340/70, mass n 347057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)