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Sez. 3, Sentenza n. 1340 del 08/09/1970 (Rv. 347057 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO IN CASI SPECIALI - SEQUESTRO DELLE SOMME O DELLE COSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1970-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347057-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO IN CASI SPECIALI - SEQUESTRO DELLE SOMME O DELLE COSE MESSE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI.*

Il sequestro delle somme e delle cose che il debitore offre o mette a disposizione del creditore per la propria liberazione puo essere disposto, a norma dell'art 687 cod proc civ, quando sia controverso l'Obbligo o il modo di pagamento, o della consegna o l'identita della cosa offerta, e presuppone, quindi, che sia ancora in contestazione la sussistenza del debito, o l'oggetto o il modo della prestazione, che su cio si chieda la pronuncia del giudice e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora, qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito o dovuta la prestazione. (V 1879'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)