Sez. 6 - L, Sentenza n. 18946 del 09/09/2014 (Rv. 632789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso - Contrattazione collettiva - Mancata attribuzione di istituti retributivi non correlati all'anzianità di servizio - Legittimità - Fattispecie in tema di cosiddette competenze accessorie unificate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratti di formazione e lavoro ancora in corso da quelli già in servizio con contratto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali aziendali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, affermando che legittimamente i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, in corso di svolgimento, dell'Azienda napoletana mobilità, erano stati esclusi dalla fruizione delle cosiddette competenze accessorie unificate - CAU -, trattandosi di istituto retributivo non correlato all'anzianità di servizio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 com. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)