Sez. L, Ordinanza n. 14229 del 28/06/2011 (Rv. 617722 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | CERTALEX - Contratto di formazione e lavoro - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato od assunzione, nei successivi dodici mesi dalla cessazione, con rapporto a tempo indeterminato - Anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Computabilità - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 39 Cost. - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità, rispondendo tale soluzione ad una esigenza di riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, degli aspetti di trattamento meno favorevole del rapporto rispetto alla disciplina generale, con conseguente manifesta infondatezza di ogni lesione dei principi di autonomia e libertà sindacale ex art. 39 Cost. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360, comma primo, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)