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Sez. L, Sentenza n. 769 del 24/01/2000 (Rv. 533103 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Retribuzione pensionabile - Compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533103-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA

Ai sensi degli art. 5 e 17, legge 29 ottobre 1971, n. 889, la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per lavoro straordinario (definito secondo il criterio della delimitazione del lavoro normale operata dalla contrattazione collettiva) ancorché la relativa prestazione e il corrispondente compenso abbiano carattere fisso e continuativo.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)