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Sez. L, Sentenza n. 5427 del 15/05/1991 (Rv. 472162 - 01)

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza | Retribuzione pensionabile - Compenso per lavoro straordinario fisso e continuativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472162-01

Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Pensione e previdenza

Ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per lavoro straordinario (definito secondo il criterio della delimitazione del lavoro normale operata dalla contrattazione collettiva) ancorché la relativa prestazione e il corrispondente compenso abbiano carattere fisso e continuativo. (In base a tale principio è stata cassata la decisione dei giudici di merito che aveva affermato l'inclusione nella base retributiva della pensione di un compenso per straordinario forfettizzato, considerato come elemento accessorio della retribuzione del lavoro ordinario solo perché corrisposto sistematicamente, senza procedere ad una indagine interpretativa della fonte contrattuale al fine di stabilire la natura e la funzione dell'emolumento in relazione alla durata dell'orario normale di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)