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Sez. 1, Sentenza n. 5544 del 30/10/1984 (Rv. 437209 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.) - PATROCINIO OBBLIGATORIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - APPLICAZIONE DEL DISPOSTO EX ART. 25 COD. PROC. CIV. SUL FORO ERARIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437209-01

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI - AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.) - PATROCINIO OBBLIGATORIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - APPLICAZIONE DEL DISPOSTO EX ART. 25 COD. PROC. CIV. SUL FORO ERARIALE - NECESSITÀ.*

L'azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (a.I.M.a.), pur se dotata di personalità giuridica, va inclusa fra le amministrazioni dello stato organizzate ad ordinamento autonomo, in considerazione dei suoi compiti coincidenti con quelli propri dello stato medesimo in materia di adempimento degli obblighi comunitari nel mercato agricolo. In favore di detta azienda, pertanto, anche prima dell'espressa previsione dell'art. 12 della legge 14 agosto 1982 n. 610, il patrocinio dell'Avvocatura dello stato è obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 6 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguente applicazione dell'art. 25 cod. proc. civ. sul foro erariale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 13/05/1966 num. 303, Legge 14/08/1982 num. 610 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)