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Sez. 1, Sentenza n. 13075 del 03/10/2000 (Rv. 540690 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso lo Stato e gli enti pubblici territoriali derivanti da contratto di appalto - Cessione - Disciplina - Adesione dell'amministrazione interessata - Necessità (fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994).
Stato
decisa il 2000-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540690-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994, il generale principio della cedibilità di un credito in assenza del consenso del debitore ceduto (art. 1260 cod.civ.) trovava deroga, per i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nel disposto dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, all. E - secondo il quale la cessione dei crediti vantati verso pubbliche amministrazioni e derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici richiedeva l'adesione dell'amministrazione interessata -, con la conseguenza che l'eventuale cessione stipulata tra l'impresa creditrice ed il terzo in assenza dell'adesione dell'ente debitore, pur valida tra le parti, non era opponibile a detto ente, costituendo la mancata adesione dell'amministrazione una causa estrinseca di inefficacia della cessione, inefficacia perdurante, in via provvisoria, sino a quando il contratto di appalto fosse "in corso", ma destinata, per l'effetto, a cessare con la conclusione del rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Legge 21/02/1991 num. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)