Sez. 1, Sentenza n. 2182 del 22/02/1992 (Rv. 475876 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Divisione | del danaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione - Ripartizione in parti uguali - Legittimità - Provenienza dall' attività separata di ciascuno (o di uno) dei coniugi - Irrilevanza.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - Divisione
In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione, qualora costituisca provento dell'attività separata di ciascuno (o di uno) dei coniugi, è oggetto della comunione in via assoluta, ai sensi dell'art. 177 lett. c) dello stesso codice, senza che possa ammettersi una prova contraria a norma dell'ultima parte dell'art. 195 cod. civ., e di conseguenza deve essere ripartito in parti uguali al momento della divisione dei beni (art. 194, primo comma, cod. civ.) sia che provenga dall'attività di uno solo dei coniugi, sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ancorché in misura diversa per ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)