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Sez. 3, Sentenza n. 2545 del 07/07/1976 (Rv. 381343 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381343-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVA: DINIEGO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

Il giudizio sull'influenza e pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti e riservato al giudice del merito, la cui valutazione ed i cui provvedimenti in materia non sono soggetti a Sindacato di legittimita quando siano sorretti da motivazione esente da vizi logici e giuridici; ne il medesimo giudice e tenuto ad ammettere altri mezzi di prova quando ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi gia acquisiti alla causa e non incorre nel vizio di omessa motivazione al riguardo, quando dal complesso del suo ragionamento risulti che egli ha tenuto presente le deduzioni delle parti, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti da altri elementi gia acquisiti al processo. (V 1186/75, mass n 374621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)