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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 02/04/1975 (Rv. 374621 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374621-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudizio sulla Rilevanza dei mezzi di prova e riservato al giudice del merito, che non e tenuto a disporre quelli richiesti dalle parti, allorche ritenga che gli elementi probatori acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione della controversia. Tale giudizio e insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da congrua e corretta motivazione, la quale puo essere anche implicita e risultare dal complesso del ragionamento svolto dallo stesso giudice del merito. (V 1665/73, mass n 364559; 1141/73, mass n 363643).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)