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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1983, causa 176/82

Decisione
decisa il 1983-07-14
ECLI
ECLI:EU:C:1983:214

Epigrafe

Nella causa 176/82, Théo Nebe, dipendente di grado A4 della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. J. Biver, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Pipkorn, membro dell'ufficio legale, in qualità d'agente, assistito dall'avv. R. Andersen, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1981 relativa allo spostamento del ricorennte, dal 1o dicembre 1981, dalla divisione VI/D/1 alla divisione VI/G/4, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
II 1onovembre 1962, la Commissione assumeva il ricorrente applicando l'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, il quale prevede che, in casi eccezionali, fra l'altro, per impieghi che richiedano una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può seguire una procedura diversa da quella del concorso. La Commissione assegnava il ricorrente, specialista dell'economia e dell'industria dei latticini, alla divisione «Prodotti Iat-tiero-caseari» della direzione «Organizzazione dei mercati dei prodotti animali», direzione generale VI «Agricoltura», divisione in seguito denominata divisione VI/D/1 «Prodotti lattiero-ca-seari».
paragrafo 2
Il 1o gennaio 1973, il ricorrente veniva promosso al grado A 4.
paragrafo 3
Il 23 luglio 1980, la Commissione adottava un certo numero di principi relativi alla mobilità del personale e chiedeva al commissario incaricato del personale e dell'amministrazione di farle delle proposte sulle modalità d'applicazione di tali principi. Il commissario competente formulava le sue proposte in una nota in data 27 ottobre 1980. In detta nota, egli affermava che la nuova procedura «non (era) destinata a sostituirsi al sistema attuale di trasferimento di cui all'art. 29, n. 1, a) dello Statuto, ma a stimolare la maggiore mobilità del personale». Le proposte del commissario venivano adottate dalla Commissione il 29 ottobre 1980.
paragrafo 4
Il 13 ottobre 1981, il direttore generale della DG VI, sig. C. Villain, offriva al ricorrente, in occasione di un colloquio con lo stesso, di essere spostato alla divisione VI/G/4, «Verifica dei conti, irregolarità e frodi». Il ricorrente si opponeva alla proposta, ma il sig. Villain, con nota 29 ottobre 1981, indirizzata al ricorrente, confermava la sua intenzione di spostarlo alla suddetta divisione, sottolineando il bisogno urgente di assegnare alla stessa uno specialista con la competenza del ricorrente.
paragrafo 5
Il 4 novembre 1981, il sig. Villain inviava al direttore generale del personale una nota avente ad oggetto la «mobilità all'interno della DGVI». Alla nota era allegato un elenco delle decisioni di trasferimento da adottare. Questo elenco com 1o prendeva una quarantina di nomi, fra cui quello del ricorrente, per il quale indicava il trasferimento dalla divisione VI/D/1 alla divisione VI/G/4, con effetto dal 1o dicembre 1981.
paragrafo 6
Il 24 novembre 1981, il direttore generale del personale e dell'amministrazione adottava la decisione che assegnava il ricorrente alla divisione VI/G/4 dal 1o dicembre 1981. La decisione fa riferimento all'art. 7, n. 1, dello Statuto e riporta di essere stata adottata «nell'ime-, resse del servizio».
paragrafo 7
Il 18 dicembre 1981, il ricorrente proponeva reclamo contro la decisione «relativa alla nuova assegnazione nell'ambito della procedura di mobilità».
paragrafo 8
Essendo rimasto senza risposta il reclamo, il 22 luglio 1982, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
paragrafo 9
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia posto alla Commissione alcuni quesiti ai quali questa ha risposto per iscritto.
paragrafo 10
Con lettera 12 aprile 1983, la Commissione ha quindi informato la Corte che:
paragrafo 11
«1. la “mobilità all'interno della DGVI”, proposta dal direttore generale della DGVI con nota 4 novembre 1981 è stata attuata con una serie di decisioni individuali, adottate dal direttore generale del personale e dell'amministrazione in qualità di APN. Dette decisioni sono state adottate vuoi il 24 novembre 1981, come nel caso del ricorrente, sig. Nebe, vuoi il' 14 dicembre 1981 ... Esse riguardano dipendenti di grado A 5/A 4, come il sig. Nebe ..., nonché dipendenti di grado A 7/A 6 ... Tali decisioni, adottate tutte in base all'art. 7, n. 1, dello Statuto del personale, si ispirano certo ai principi enunciati negli orientamenti relativi alla mobilità adottati dalla Commissione il 23 luglio 1980. Esse non sono però adottate in applicazione della decisione della Commissione 29 ottobre 1980 concernente le modalità d'applicazione della decisione 23 luglio 1980. 2. La decisione 29 ottobre 1980 è stata attuata, per tutti gli uffici della Commissione, con la pubblicazione di un “primo elenco” dei dipendenti A 7/A 6 e B 5/B 4 che non hanno avuto “cambiamenti perculiari d'assegnazione” da almeno tre anni. Tale elenco è stato pubblicato il 15 febbraio 1982 sul Corriere del personale n. 353. In base alle risposte ricevute in seguito alla pubblicazione, il 15 ottobre 1982 veniva pubblicata nel Corriere del personale n. 383 l'elenco definitivo dei dipendenti A 7/A 6 e B 5/B 4 che non avevano avuto cambiamenti del genere. Detto elenco ... comprende 16 dipendenti di grado A 7/A 6 e 6 di grado B 5/B 4 assegnati alla DG VI. La prevista mobilità viene progressivamente attuata con decisioni individuali dell'APN».

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Dopo le precisazioni fornite nella fase orale, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare il ricorso fondato e conseguentemente annullare la decisione 24 novembre 1981 che modifica l'assegnazione del ricorrente; condannare la convenuta a tutte le spese.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
rigettare il ricorso; decidere sulle spese secondo giustizia.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Primo mezzo: violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto

paragrafo 1
Il ricorrente sottolinea che la decisione impugnata «rientra» nell'art. 7, n. 1, dello Statuto e che essa deve pertanto, in linea di principio, essere motivata dal «solo interesse del servizio».
paragrafo 2
Se è innegabile che l'atto deriva dall'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione comunitaria, occorre però controllare se l'amministrazione se ne sia servita per motivi legittimi. In caso contrario bisogna riconoscere che la decisione è viziata da errore di diritto.
paragrafo 3
Egli ha dedicato tutta la sua carriera professionale allo studio del settore dei prodotti lattiero-caseari. Proprio per le sue notevoli competenze specializzate la Commissione lo ha assunto secondo la procedura eccezionale della nomina diretta, prevista dall'art. 29, n. 2, dello Statuto, per occupare un posto specifico le cui mansioni corrispondono in tutto e per tutto alle sue conoscenze. Di conseguenza, l'interesse del servizio ed il rispetto della legittimità della procedura eccezionale di assunzione impongono che il ricorrente resti assegnato alle speciali mansioni che hanno giustificato e motivato la sua assunzione.
paragrafo 4
D'altra parte, l'interesse del servizio viene contraddetto sia dalla situazione esistente alla divisione VI/D/1 in seguito allo spostamento del ricorrente, sia dal-l'asserita necessità di rinforzare la divisione VI/G/4 trasferendolo ivi. La sua assenza determina il cattivo funzionamento della divisione VI/D/1. È vero che la divisione VI/G/4 lamentava ritardi, ma l'inconveniente era dovuto alla complessità delle procedure di controllo relative alla chiusura dei conti. Per di più l'esperienza specializzata del ricorrente è stata inutile nella nuova sede.
paragrafo 5
Inoltre, l'autorità che ha il potere di nomina doveva considerare l'interesse del servizio anche in relazione al funzionamento degli uffici nei loro rapporti con l'esterno, dove lo spostamento obbligato del ricorrente ha destato stupore.
paragrafo 6
Infine, anche se l'interesse del servizio è una nozione il cui contenuto va valutato essenzialmente dall'autorità che ha il potere di nomina, sarebbe eccessivo non tenere in alcun conto l'interesse personale del singolo. Poiché l'autorità che ha il potere di nomina non ha tenuto conto né della specializzazione, né dei desideri del ricorrente vi è trasgressione del principio di sollecitudine («Fürsorgepflicht») da parte dell'amministrazione.
paragrafo 7
Il richiamo all'interesse del servizio per giustificare l'assegnazione a nuove mansioni costituisce un errore di diritto che vizia la legittimità della decisione impugnata.
paragrafo 8
La Commissione sottolinea che tutto il personale, indipendentemente dal tipo di assunzione, è soggetto alle medesime norme statutarie e può comunque essere trasferito o assegnato ad un altro posto nell'interesse del servizio. Il direttore generale della DGVI e, con lui, l'autorità che ha il potere di nomina non hanno
paragrafo 9
ecceduto i limiti del potere ampiamente discrezionale del quale dispongono nella fattispecie, ritenendo che il ricorrente, proprio per le sue particolari competenze, poteva più proficuamente lavorare alla divisione VI/G/4 che alla divisione WD/1.
paragrafo 10
Si è peraltro tenuto conto, nel caso concreto, dell'interesse personale del ricorrente. Infatti, trovandosi ora a capo di un gruppo, — cosa che prima non avveniva — esso svolge mansioni considerate dalle autorità responsabili come prioritarie e corrispondenti al grado ed alle competenze del ricorrente. Egli non può quindi invocare la trasgressione del principio di sollecitudine.
paragrafo 11
Di conseguenza, la decisione di cui è causa non ha in alcun modo violato l'art. 7, n. 1, dello Statuto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Secondo mezzo: violazione della decisione della Commissione 29 ottobre 1980, relativa alla mobilità del personale

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che la decisione della Commissione 29 ottobre 1980, è stata misconosciuta in quanto si è proceduto d'ufficio ad una nuova assegnazione, sebbene non sussistessero nella fattispecie i presupposti richiesti dalla decisione.
paragrafo 2
La Commissione replica che la nuova assegnazione del ricorrente non è la conseguenza diretta dell'applicazione della procedura di mobilità la quale non è destinata a sostituire il sistema attuale di trasferimento di cui all'art. 29, n. 1, a) dello Statuto. Per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti interessati, la nuova assegnazione è certamente soggetta ai precetti dell'art. 7, n. 1, dello Statuto, ma, nella fattispecie, tali precetti sono stati scrupolosamente osservati. Il mezzo è quindi infondato in diritto.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Terzo mezzo: motivazione insufficiente

paragrafo 1
Il ricorrente assume che la decisione di cui è causa, come qualsiasi atto a carico del dipendente, va motivata a norma dell'art. 25 dello Statuto. Ora, nella fattispecie, la decisione non contiene motivazione salvo un richiamo del tutto generico all'«interesse del servizio». Gli elementi di motivazione che si possono trarre dagli atti «preparatori» della decisione, per esempio dal colloquio avuto dal ricorrente col sig. Villain il 13 ottobre 1981, sono contraddittori, insufficienti ed incompleti. Infatti, tali elementi rivelano chiaramente che la nuova assegnazione del ricorrente è stata decisa in applicazione della «politica di mobilità», benché non vi fossero i presupposti indispensabili per l'attuazione di tale politica.
paragrafo 2
La Commissione ribadisce che il provvedimento di cui il ricorrente è stato oggetto è una assegnazione nell'interesse del servizio. Per stabilire se si sia ottemperato all'obbligo di motivazione a norma dell'art. 25 dello Statuto, si devono prendere in considerazione non solo il testo della decisione, ma anche l'insieme delle circostanze nelle quali essa è stata adottata e portata a conoscenza del ricorrente, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ne hanno costituito il supporto.
paragrafo 3
In questo caso risulta chiaramente che il ricorrente è stato esaurientemente informato dei motivi della sua nuova destinazione. Il direttore generale infatti non solo gli ha comunicato, durante un colloquio, che era nelle sue intenzioni proporre la sua assegnazione alla divisione WG/4, ma gli ha anche dato l'occasione di formulare obiezioni in proposito. Il direttore generale ha risposto alle obiezioni nella nota 29 ottobre 1981, esponendo i motivi che lo avevano portato a considerare lo spostamento del ricorrente.
paragrafo 4
La decisione impugnata va, di conseguenza, ritenuta sufficientemente motivata.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Quarto mezzo: sviamento di potere

paragrafo 1
Il ricorrente il quale non contesta l'utilità di una politica ben condotta in materia di mobilità del personale, sostiene che dagli argomenti sopra enunciati risulta che la decisione di cui è causa non si può in alcun modo giustificare con l'interesse del servizio, visti i requisiti richiesti in applicazione di tale politica. Il ricorrente ne trae la conclusione che assegnandolo d'ufficio alla divisione VI/G/4, l'autorità che ha il potere di nomina perseguiva altri intendimenti, non conformi all'applicazione obiettiva dello Statuto e della po litica di mobilità.
paragrafo 2
La Commissione sottolinea che modificando d'ufficio l'assegnazione del ricorrente, l'autorità che ha il potere di nomina si è servita del potere conferitole dallo Statuto nell'interesse del servizio, che è peraltro lo scopo in vista del quale essa dispone di tale potere. Non vi è quindi stato nella fattispecie né eccesso, né sviamento di potere.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 28 aprile 1983 il ricorrente, con l'aw. G. Vandersanden, e la Commissione, rappresentata dall'aw. R. Andersen, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 maggio 1983.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 1982, il sig. Théo Nebe, dipendente di grado A 4 della Commissione, ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 24 novembre 1981, relativa allo spostamento del ricorrente, dal 1o dicembre 1981, dalla divisione VI/D/1 alla divisione VI/G/4.
punto 2
II ricorrente, specialista dell'economia e dell'industria dei prodotti lattiero-caseari, entrava in servizio presso la Commissione nel 1962. Egli veniva assunto ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale, il quale dispone che l'autorità che ha il potere di nomina può adottare un procedimento di assunzione diverso dal concorso in casi eccezionali, fra l'altro per posti che richiedano una speciale competenza. Sino al 1o dicembre 1981, il ricorrente espletava le proprie mansioni presso la divisione VI/D/1, «Prodotti lattiero-caseari», della direzione generale VI, «Agricoltura».
punto 3
Nel luglio 1980 la Commissione adottava taluni orientamenti relativi alla mobilità dei dipendenti di grado A e B e chiedeva al commissario incaricato del personale e dell'amministrazione di presentarle proposte sulle modalità d'applicazione degli stessi. Il commissario formulava le sue proposte in una nota del 27 ottobre 1980. In detta nota egli suggeriva di pubblicare ogni anno elenchi preliminari contenenti, fra l'altro, i nominativi di tutti i dipendenti di grado A 8/A 4 le cui mansioni fossero rimaste sostanzialmente immutate da un determinato periodo di tempo. I dipendenti che soddisfacessero detta condizione, ma il cui nome non figurasse nell'elenco avrebbero potuto chiedere di esservi inseriti. Del pari, i dipendenti iscritti nell'elenco avrebbero potuto chiedere, a certe condizioni, che il loro nome fosse tolto. Così, i dipendenti di grado A 4/A 5 avrebbero potuto chiedere il depennamento del loro nome qualora le loro mansioni e le loro competenze professionali fossero abbastanza specializzate. Richieste del genere sarebbero state accolte, specialmente nel caso dei dipendenti di grado A 4 con notevole anzianità. Una volta adottato l'elenco definitivo, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto invitare i dipendenti che vi figurassero a indicare le loro preferenze per la nuova assegnazione, e le direzioni generali a presentare le loro proposte di mobilità. Detta autorità avrebbe adottato in seguito le decisioni individuali di spostamento o di trasferimento secondo un determinato procedimento. Infine, la proposta sottolineava che la nuova procedura non era destinata a sostituire l'attuale sistema di trasferimento contemplato dall'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, ma tendeva a incentivare maggiormente la mobilità dei dipendenti.
punto 4
La Commissione adottava tali proposte il 29 ottobre 1980.
punto 5
II 12 marzo 1981 il direttore generale dell'agricoltura, in una nota all'attenzione del personale della direzione generale VI, sottolineava che tale politica di mobilità si applicava, in linea di principio, in base alla volontarietà, il che non escludeva, secondo la nota, la possibilità di uno spostamento d'ufficio in caso di bisogno.
punto 6
II 13 ottobre 1981 il direttore generale dell'agricoltura proponeva al ricorrente, in occasione di un incontro con lo stesso, lo spostamento alla divisione VI/G/4, «Verifica dei conti, irregolarità e frodi». Il ricorrente declinava la proposta, motivando il suo rifiuto in una nota indirizzata al direttore generale. Questi, tuttavia, con nota 29 ottobre 1981 confermava al ricorrente la sua intenzione di destinarlo alla suddetta divisione dal 1o dicembre 1981 e sottolineava l'urgente necessità di assegnare alla divisione VI/G/4 uno specialista con la competenza del ricorrente.
punto 7
II 4 novembre 1981 il direttore generale dell'agricoltura trasmetteva al direttore generale del personale e dell'amministrazione una nota avente ad oggetto la «mobilità all'interno della DG VI». A detta nota era allegato l'elenco delle decisioni di trasferimento da adottare. Nell'elenco figurava il nome del ricorrente.
punto 8
II 24 novembre 1981 il direttore generale del personale e dell'amministrazione adottava la decisione di cui trattasi, che disponeva lo spostamento del ricorrente e del suo posto alla divisione VI/G/4 dal 1o dicembre 1981. Nella decisione si fa riferimento all'art. 7, n. 1, dello Statuto e si dichiara che essa è stata adottata «nell'interesse del servizio».
punto 9
II 18 dicembre 1981 il ricorrente presentava reclamo contro la decisione «che dispone una nuova assegnazione nell'ambito della procedura di mobilità». Dopo aver atteso invano la risposta dell'amministrazione egli ha proposto il presente ricorso.
punto 10
Nella decisione 1o ottobre 1982, con cui ha respinto il reclamo del ricorrente, la Commissione ha dichiarato, fra l'altro: «Lei ha potuto considerare la decisione che La riguarda come un provvedimento adottato nell'ambito di un'operazione di mobilità, perché essa è stata emessa in concomitanza con la ristrutturazione dei servizi della DGVI, effettuata in applicazione degli orientamenti generali sanciti dalla Commissione il 29 ottobre 1980, che non riguardano nella prima fase, i dipendenti di grado A 5 ed A 4. La decisione di spostarLa insieme al Suo posto ... à stata adottata nell'interesse del servizio ...».
punto 11
II ricorrente deduce quattro mezzi a sostegno del ricorso: violazione della decisione della Commissione 29 ottobre 1980 relativa alla mobilità del personale; violazione dell'art'. 7, n. 1, dello Statuto; motivazione insufficiente; sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserita violazione della decisione della Commissione 29 ottobre 1980

punto 12
II ricorrente sostiene che la decisione della Commissione 24 novembre 1981 è stata adottata nell'ambito dell'attuazione della politica di mobilità. A suo avviso, la decisione rinvia all'art. 7, n. 1, dello Statuto perché, tecnicamente, la politica di mobilità non si sostituisce al procedimento di trasferimento. Il ricorrente assume che, sino al rigetto del suo reclamo nell'ottobre del 1982, nulla lasciava supporre che si trattasse di una ristrutturazione interna degli uffici. Di conseguenza, la decisione di cui trattasi, poiché non soddisferebbe tutte le condizioni indicate nella decisione relativa alla procedura di mobilità, cioè anzitutto e soprattutto il requisito della volontarietà, andrebbe annullata. Il ricorrente rientrerebbe, comunque, nella categoria dei dipendenti la cui domanda di depennamento dall'elenco va accolta in base alla stessa lettera della decisione generale.
punto 13
La Commissione sottolinea che lo spostamento del ricorrente non era conseguenza diretta dell'applicazione della procedura di mobilità, instaurata dalla decisione della Commissione 29 ottobre 1980. Si sarebbe trattato di uno spostamento d'ufficio nell'interesse del servizio, motivato in ispecie dall'urgenza di rinforzare qualitativamente la divisione VI/G/4 al fine di recuperare i notevoli ritardi verificatisi nella verifica dei conti e dalla necessità di disporre all'uopo di un dipendente con la competenza e l'esperienza del ricorrente.
punto 14
Va anzitutto sottolineato che, adottando le decisioni relative alla mobilità del personale, la Commissione non ha modificato, né poteva modificare, le disposizioni dello Statuto relative al trasferimento dei dipendenti. Dalle suddette decisioni risulta peraltro chiaramente che, instaurando una nuova politica di mobilità, la Commissione non ha affatto inteso rinunciare alla possibilità di trasferire i dipendenti, anche contro la loro volontà. Ne consegue che qualora, secondo la Commissione, i provvedimenti di mobilità adottati in base alla volontarietà non bastino a soddisfare le esigenze dell'interesse del servizio, essa resta libera di procedere a trasferimenti d'ufficio, nell'osservanza, tuttavia, di tutte le garanzie che lo Statuto accorda ai dipendenti interessati.
punto 15
In secondo luogo, bisogna osservare che, anche se il comportamento tenuto dalla Commissione precedentemente alla decisione controversa è stato effettivamente tale da indurre in errore il ricorrente sul fondamento giuridico della stessa decisione, sia il testo di questa sia la risposta al reclamo e le precisazioni fornite dalla Commissione nel procedimento dinanzi alla Corte consentono di constatare che lo spostamento del ricorrente costituisce un provvedimento adottato d'ufficio unicamente in base allo Statuto. Ne consegue che la decisione di cui trattasi va valutata esclusivamente con riferimento alle norme dello Statuto relative ai trasferimenti in quanto esse si applicano anche al caso in cui il dipendente venga spostato col suo posto e che, pertanto, il primo mezzo del ricorrente va rigettato.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserita violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto

punto 16
II ricorrente sottolinea di essere stato assunto in base all'art. 29, n. 2, dello Statuto in ragione delle sue speciali competenze. Di conseguenza, l'interesse del servizio ed il rispetto della norma su cui è basato tale procedimento eccezionale di assunzione esigerebbero che egli resti assegnato alle speciali mansioni che avevano giustificato e motivato la sua assunzione; qualsiasi decisione di riassegnazione o di trasferimento dovrebbe essere specificamente motivata con riguardo a detta esigenza. Il richiamo all'interesse del servizio sarebbe inoltre contraddetto del fatto che lo spostamento del ricorrente ha disorganizzato la divisione «Prodotti lattiero-caseari» senza alcun vantaggio per la divisione a cui egli è stato assegnato. Per di più, l'interesse del servizio dovrebbe essere valutato non solo con riguardo alla gestione amministrativa interna, ma anche sul piano dei rapporti degli uffici con gli ambienti esterni, nei quali lo spostamento del ricorrente avrebbe destato stupore. Infine, constringendo il ricorrente a svolgere mansioni che non corrispondono alla sua specializzazione, l'autorità che ha il potere di nomina non avrebbe tenuto conto del suo interèsse personale ed avrebbe pertanto violato il principio di sollecitudine. Il ricorrente conclude che la decisione di cui è causa non è stata adottata nel solo interesse del servizio, come impone l'art. 7 dello Statuto, e che essa va partanto annullata.
punto 17
Dalla costante giurisprudenza della Corte si desume che le decisioni di nuova destinazione sono soggette, al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi, alle norme di cui all'art. 7, n. 1, dello Statuto, particolarmente nel senso che lo spostamento dei dipendenti può aver luogo solo nell'interesse del servizio e rispettando l'equivalenza dei posti.
punto 18
È appurato che il principio dell'equivalenza dei posti è stato pienamente osservato nella presente causa. Per quanto riguarda l'interesse del servizio, va ricordato che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro assegnati e nella destinazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale di cui dispongono. Tale potere non può essere limitato dal fatto che il dipendente di cui trattasi è stato assunto secondo il procedimento contemplato dall'art. 29, n. 2, dello Statuto. Gli eventuali problemi che l'allontanamento del dipendente può causare all'ufficio cui egli apparteneva, il vantaggio che l'ufficio cui egli è stato assegnato può trarre dallo spostamento e le conseguenze che questo può avere sui rapporti dei due uffici con l'esterno sono considerazioni che rientrano nel medesimo potere discrezionale.
punto 19
Va inoltre rilevato che il dipendente non può opporre il suo interesse personale ai provvedimenti adottati dall'autorità per l'organizzazione o la razionalizzazione degli uffici e riconosciuti conformi all'interesse del servizio. Si deve sottolineare in proposito che, nel caso di specie, l'ufficio al quale il dipendente è stato spostato si trovava manifestamente in difficoltà per l'insufficienza dell'organico e per la mancanza di dipendenti abbastanza qualificati ed esperti. Ne consegue che il secondo mezzo del ricorrente va interamente rigettato.

SENTENZA › In diritto › Sulla motivazione

punto 20
II ricorrente sostiene che la decisione controversa, come qualsiasi atto a carico del dipendente, va motivata a norma dell'art. 25 dello Statuto. Ora, nella fattispecie, la decisione non conterrebbe alcuna motivazione salvo il richiamo, del tutto generico, all'interesse del servizio. Gli atti preparatori della decisione sarebbero contraddittori, insufficienti o incompleti e mostrerebbero chiaramente che la decisione è stata adottata nell'ambito della politica di mobilità, benché non sussistessero i presupposti indispensabili per l'attuazione di tale politica.
punto 21
Come la Corte ha già più volte sottolineato, poiché l'obbligo di motivare ha lo scopo sia di permettere all'interessato di valutare se l'atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità, sia di rendere possibile il controllo giurisdizionale, la portata di tale obbligo dev'essere di volta in volta valutata in concreto. Come la Corte ha inoltre riconosciuto nella sua giurisprudenza l'obbligo di motivazione, di cui all'art. 25, n. 2, dello Statuto è adempiuto allorquando le circostanze in cui l'atto contestato è stato adottato e notificato agli interessati consentano a questi di conoscere gli elementi essenziali cui l'amministrazione si è ispirata nel decidere.
punto 22
Nella fattispecie, il ricorrente non contesta di aver avuto un colloquio, seguito da uno scambio di note, col direttore generale dell'agricoltura prima che venisse adottata la decisione di cui trattasi. Dalle informazioni fornite dalle parti si desume che il ricorrente è stato ampiamente informato, in detto scambio di opinioni, dei motivi dello spostamento previsto ed è stato messo in grado di esporre le sue obiezioni. Il fatto che il direttore generale si sia dapprima adoperato per ottenere il consenso del ricorrente, ma che, in seguito alle obiezioni dello stesso, lo spostamento abbia dovuto essere disposto d'ufficio non consente di definire motivazione contraddittoria, insufficiente od incompleta le ragioni fornite.
punto 23
Ne consegue che al momento in cui gli è stata notificata la decisione di cui è causa il ricorrente era già al corrente degli elementi essenziali che la giustificavano con riguardo all'interesse del servizio. Stando così le cose, il semplice rinvio nella decisione stessa a detta nozione può considerarsi motivazione sufficiente. Questo mezzo del ricorrente va pertanto anch'esso respinto.

SENTENZA › In diritto › Sull'asserito sviamento di potere

punto 24
II ricorrente assume che, spostandolo d'ufficio alla divisione VI/G/4, l'autorità che ha il potere di nomina ha perseguito scopi non conformi all'applicazione obiettiva dello Statuto e della politica di mobilità.
punto 25
In proposito basta osservare che la decisione di spostare il ricorrente adottata dalla Commissione è stata riconosciuta conforme all'interesse del servizio. Non si può pertanto sostenere ch'essa è viziata da sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 26
Pur se il ricorrente è rimasto soccombente in tutti i suoi mezzi, è tuttavia opportuno tener conto, per il regolamento delle spese, delle considerazioni che precedono relative all'ambiguità della posizione della Commissione per quanto riguarda il fondamento giuridico della decisione di cui è causa. Solo tradivamente, cioè nella risposta al reclamo e nella controreplica, la Commissione ha indicato chiaramente che la decisione non è stata adottata nell'ambito della politica di mobilità. Non si può addebitare al ricorrente di aver adito la Corte ai fini del controllo della legittimità di una decisione che egli poteva ritenere priva di valore giuridico in un contesto del genere.
punto 27
È opportuno quindi applicare l'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura, secondo cui la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese d'un procedimento determinato dal proprio comportamento.

Dispositivo

Per questi motivi LA CORTE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1o II ricorso è respinto. 2o La Commissione sopporterà tutte le spese, comprese quelle del ricorrente.

Firme

Pescatore Due Bahlmann Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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