Sez. L, Sentenza n. 516 del 22/01/1981 (Rv. 410998 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO MEDIAMENTE RICOLLEGABILE ALL'INFORTUNIO PUR DIPENDENDO DA UNA CAUSA PROSSIMA DIVERSA - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - PER AGGRAVAMENTO - CONDIZIONI - AGGRAVAMENTO MEDIAMENTE RICOLLEGABILE ALL'INFORTUNIO PUR DIPENDENDO DA UNA CAUSA PROSSIMA DIVERSA - RILEVANZA.*
L'art 83 DPR 30 giugno 1965 n 1124, che disciplina l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel consentire la revisione della rendita per invalidita permanente nel caso di peggioramento delle condizioni fisiche del titolare, richiede che il peggioramento stesso sia derivato dall'infortunio, attribuendo Rilevanza non soltanto allo aggravamento che dipenda direttamente dalle lesioni o dalle conseguenze morbose prodotte dall'infortunio, ma anche dallo aggravamento che, pur dipendendo da una causa prossima diversa, sia mediamente ricollegabile all'infortunio. (Conf 3767/77, mass n 387429).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)