Sez. 3, Sentenza n. 263 del 06/02/1970 (Rv. 345121 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO A PERSONA IDONEA - PRESUNZIONE DI COLPA IN EDUCANDO - PERMANENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A CARICO DEI GENITORI - SUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - GENITORI E TUTORI - FONDAMENTO DELLA RESPONSABILITA - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO A PERSONA IDONEA - PRESUNZIONE DI COLPA IN EDUCANDO - PERMANENZA - PROVA LIBERATORIA - ONERE A CARICO DEI GENITORI - SUSSISTENZA.*
La responsabilita a carico dei genitori di cui all'art 2048 cod civ e basata su di una presunzione di colpa in educando o in vigilando. Nel caso di affidamento a persona idonea viene meno la presunzione per colpa in vigilando non anche quella per colpa in educando, potendo il comportamento del minore farsi risalire, a prescindere dall'Obbligo di vigilanza incombente sul terzo precettore, alla cattiva educazione impartita dai genitori. Ne consegue che, in tal caso, permanendo la presunzione di responsabilita a carico dei genitori per colpa in educando, la relativa prova liberatoria deve essere fornita dagli stessi. (V 2132-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)