Sez. 3 - , Ordinanza n. 30977 del 30/11/2018 (Rv. 651981 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI | Banca - Legittimazione ad agire o resistere in giudizio della filiale - Condizioni - Limiti
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI
La filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE non ha personalità giuridica – non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l'attività da essa svolta deve essere imputata all'istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l'institore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 12/12/1977 num. 780, Cod. Civ. art. 2203, Cod. Civ. art. 2204, Cod. Civ. art. 2205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)