Sez. 1, Sentenza n. 1365 del 26/01/2016 (Rv. 638498 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI | Istituti di credito - Filiali e succursali - Personalità giuridica - Esclusione - Dirigenti - Legittimazione processuale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - FILIALI
L'attività posta in essere da filiali o succursali di una banca - prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall'art. 1, lett. e), del d.lgs. n. 385 del 1993 - va imputata all'istituto di credito di cui costituiscono un'articolazione periferica; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è di regola riconosciuta la qualità di institore ex art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest'ultima dell'attività giudiziaria da essi svolta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2203, Direttive del Consiglio CEE 12/12/1977 num. 780, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)