Sez. 3, Sentenza n. 16899 del 27/11/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263344 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE | Fatto commesso ai danni di soggetti che si trovano in stato di inferiorità fisica o psichica - Induzione a compiere o a subire atti sessuali - Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE
In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità fisica o psichica, il reato di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., è configurabile quando l'agente, abusando della condizione di debolezza del soggetto passivo, induce quest'ultimo a compiere o a subire atti sessuali ai quali non avrebbe altrimenti prestato il consenso. (Fattispecie relativa a pratiche caratterizzate da sadismo, imposte dall'imputato approfittando della condizione di inferiorità psichica della persona offesa, consenziente soltanto ad ordinari rapporti sessuali non connotati da violenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 609 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)