diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7613 del 10/07/1991 (Rv. 473035 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere | Controversia sulla legittimità del comportamento dell'Ente Ferrovie dello stato per la mancata assunzione - Individuazioni del giudice competente - Criteri - Riferimento al luogo della dipendenza dell'Ente titolare del potere di assunzione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473035-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per territorio - In genere

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1990, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, la competenza territoriale in ordine alle controversie di lavoro relative al personale di detto ente va determinata, secondo la disciplina generale delle controversie di lavoro, in base all'art. 413 cod. proc. civ.; conseguentemente, in relazione ai criteri dettati da tale norma, ai fini della determinazione del giudice competente per la controversia concernente la dedotta illegittimità del comportamento dell'ente per la mancata assunzione di un lavoratore, può farsi riferimento al luogo dove si trova la dipendenza dell'ente ove questa sia titolare del potere di procedere direttamente e autonomamente all'assunzione, come quando tale potere, in conformità al disposto dell'art. 20 della detta legge n. 210 del 1985, sia attribuito a una direzione compartimentale di esercizio alle dipendenze della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato in relazione alla normativa del D.M. 23 novembre 1975 n. 2759.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)