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Sez. 1, Sentenza n. 1858 del 13/06/1972 (Rv. 358887 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - ELEMENTI DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO ED IRREVOCABILE - RICONOSCIMENTO DEL VALORE DI TRASFERIMENTO DI UN BENE - EFFICACIA PER LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE.*
Stato
decisa il 1972-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358887-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE - ELEMENTI DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO DEFINITIVO ED IRREVOCABILE - RICONOSCIMENTO DEL VALORE DI TRASFERIMENTO DI UN BENE - EFFICACIA PER LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE.*

Per effetto del concordato tributario gli elementi di fatto del presupposto o della base imponibile, su cui cade l'accordo, restano definitivamente accertati, cosicche, da un lato, l'autorita finanziaria deve prenderli a base del provvedimento di Determinazione del debito di imposta e dall'altro, il contribuente non puo dedurre, contro tale Determinazione, elementi che siano in contrasto con l'adesione da lui data al concordato. Pertanto, il riconoscimento del valore di trasferimento del bene, oggetto dell'una e dell'altra imposta, ha efficacia per entrambe, anche per l'intimo collegamento che intercorre, quanto allo accertamento di valore, fra l'imposta di trascrizione e quella di registro, ai sensi dell'art 4 del RD 30 dicembre 1923 n 3272 (riprodotto dall'art 4 della legge 25 giugno 1943, n 540). (V 3821'69, mass n 344141).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3272 art. 4, Legge 25/06/1943 num. 540 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)