Sez. L, Sentenza n. 6092 del 29/05/1991 (Rv. 472435 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Risarcimento | Inerzia dell'assicurato nel controllo della posizione assicurativa - Diminuzione del risarcimento ex art. 1227 cod. civ. - Inammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Danni per omessa assicurazione - Risarcimento
Ai fini del risarcimento del danno da omissione contributiva ex art. 2116 cod. civ. l'inerzia dell'assicurato che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all'istituto previdenziale il controllo sulla propria posizione assicurativa non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione del risarcimento stesso ai sensi dell'art. 1227 secondo comma cod. civ., in quanto non sussiste in proposito alcun dovere di attività del lavoratore subordinato, e il principio posto da detta norma non richiede da parte del creditore o danneggiato un'attività più onerosa di quel che comporta l'uso di una ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)