Sez. L, Sentenza n. 566 del 25/01/1996 (Rv. 495571 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Inerzia dell'assicurato nel richiedere all'istituto previdenziale la verifica della propria posizione assicurativa - Valutabilità come fatto colposo del creditore rilevante ex art. 1227 cod. civ. - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO
L'inerzia dell'assicurato, che non abbia provveduto per lungo tempo a chiedere all'istituto previdenziale la verifica della propria posizione assicurativa, non può essere valutata come fatto colposo del creditore, tale da determinare la diminuzione, a norma dell'art. 1227 cod. civ., del risarcimento del danno subito in relazione ad un'omissione contributiva, atteso che non sussiste in proposito, a carico del lavoratore subordinato, alcun dovere di attività più gravoso di quello che impone l'uso della normale diligenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)