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Sez. 2, Sentenza n. 6566 del 23/03/2006 (Rv. 588465 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - DEFLUSSO E SCARICO DELLE ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Successione delle leggi - Disciplina transitoria - Sanzioni amministrative - Verifica in concreto della sussistenza di un aumento di inquinamento - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588465-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - DEFLUSSO E SCARICO DELLE ACQUE

In relazione al regime transitorio legato all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 1999, che detta la nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la finalità perseguita dal legislatore è quella di evitare, durante il periodo di tempo entro il quale gli scarichi preesistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni, l'aumento, anche temporaneo, del fenomeno inquinatorio, imponendo a tale scopo un divieto generalizzato di aumento senza alcun riferimento a limiti o parametri; al fine di accertare il verificarsi dell'aumento, deve farsi riferimento all'andamento del fenomeno mediante raffronto tra i due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella precedente situazione di fatto dello scarico, non coincidente necessariamente con i limiti della legge Merli.(Nella specie la Corte. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto presuntivamente coincidente con i limiti normativi della legge Merli la situazione dello scarico preesistente all'entrata in vigore della legge, senza effettuare un concreto raffronto tra la situazione attuale e la precedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 62 com. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)