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Sez. 2, Sentenza n. 15089 del 30/06/2006 (Rv. 590879 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Art.54, quarto comma, d.lgs. n.152 del 1999 - Omessa adozione da parte di titolari di autorizzazione in base alla precedente normativa.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590879-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di illecito amministrativo previsto dall'art. 54, quarto comma, del d.lgs. n. 152 del 1999 - che sanziona la condotta dei soggetti che, già titolari alla data di entrata in vigore della nuova normativa dell'autorizzazione allo scarico delle acque, non adottino, entro il periodo di tre anni, "le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento" - l'accertamento in ordine all'eventuale aumento dell'inquinamento va compiuto, in relazione al dato pregresso o di partenza, non già sulla base di una presunzione legale iuris et de iure di rispondenza dello scarico ai previgenti limiti tabellari previsti dalla legge n.319 del 176 - c.d. "legge Merli" - bensì in forza di una verifica in concreto, tesa ad accertare, sulla scorta di adeguati e significativi elementi di fatto o documentali, non necessariamente costituiti da un precedente prelievo, che denoti inequivocamente la sussistenza nello scarico in questione, di sostanze inquinanti, sia pur non contemplate tra quelle oggi tabellarmente applicabili alla categoria di appartenenza dello scarico, in concentrazioni inferiori a quelle riscontrate nel successivo prelievo eseguito dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e costituente il secondo termine di paragone, sì da potersi accertare l'avvenuto aumento dell'inquinamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 54 com. 4, Decreto Legisl. 05/11/1999 num. 152 art. 62 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)