Sez. 3, Sentenza n. 3682 del 19/11/1999 Cc. (dep. 04/02/2000) Rv. 215458 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sentenza di condanna - Ordine di demolizione ex art. 7 l. n.47 del 1985 - Possibilità di sanatoria successiva, alternativa alla demolizione - Atto che promuova tale procedura - Sospensione della procedura di demolizione.
EDILIZIA - IN GENERE
Qualora l'autorità amministrativa manifesti la volontà di non demolire un immobile abusivo e tale volontà sia sicuramente incompatibile, in una prospettiva concreta e non di mera eventualità, con il provvedimento demolitorio emesso ex art. 7, ultimo comma, l.28.2.1985, n.47, il giudice penale, potendosi comunque configurare l'avvio della procedura sanzionatoria eccezionale alternativa alla demolizione di cui al comma quinto del medesimo articolo 7, deve disporre la sospensione dell'esecuzione in corso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Giunta municipale di un Comune siciliano che aveva escluso la necessità di demolire un immobile abusivo, rilevando che si tratta di provvedimento riservato alla competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta. La Corte ha osservato che la circostanza che la volontà del Comune è stata espressa con un atto annullabile non è rilevante, essendo tale atto esistente, efficace ed esecutorio fino a che non venga annullato e potendo lo stesso essere sanato, ratificato o convertito in un atto valido).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)