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Sez. 3, Sentenza n. 3196 del 27/11/1998 Cc. (dep. 01/03/1999) Rv. 213010 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Sanatoria intervenuta successivamente - Necessità di controllo da parte del giudice della regolarità amministrativa - Conseguenze: revoca o modifica dell'ordine in fase esecutiva.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213010-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47, e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria con il rilascio della relativa concessione, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. Si determina, infatti, in tale ipotesi una situazione giuridica nuova che rende incompatibile la sopravvivenza dell'ordine demolitorio e ne legittima la revoca o la modifica in fase esecutiva.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)