Sez. L, Sentenza n. 3389 del 18/10/1975 (Rv. 377528 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - RAGIONI INERENTI ALL'ATTIVITA PRODUTTIVA ED ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI.*
Nel consentire il licenziamento per ragioni inerenti alla attivita produttiva e all'organizzazione del lavoro, la legge n 604 del 1966 non reca altra norma in ordine alla prova all'infuori di quella contenuta nell'art 5, che pone a carico del datore di lavoro l'Onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Se ne deve dedurre che non esistono limiti alla proposizione dei mezzi di prova e, correlativamente, che nell'indagine sulla concreta ricorrenza delle predette ragioni al giudice spettano quei poteri di prudente valutazione di qualsiasi elemento acquisito al processo, che sono previsti dall'art 116 cod proc civ. (nella specie, e stato considerato legittimo il licenziamento di un impiegato di concetto da parte di un curatore fallimentare autorizzato all'Esercizio provvisorio dell'impresa, effettuato dopo un mese e mezzo dall'assunzione, in base alla dichiarazione del curatore di non aver bisogno di un impiegato di concetto, nonostante l'assunzione fosse stata a suo tempo debitamente approvata dal giudice delegato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)