Sez. L, Sentenza n. 624 del 26/01/1984 (Rv. 432884 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ O MENO DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE INTIMATO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CONSISTENTE NELLA CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPARTO O DELL'ATTIVITÀ ALLA QUALE ERA ADDETTO IL DIPENDENTE - ACCERTAMENTO - PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - LEGITTIMITÀ O MENO DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE INTIMATO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CONSISTENTE NELLA CHIUSURA O SOPPRESSIONE DEL REPARTO O DELL'ATTIVITÀ ALLA QUALE ERA ADDETTO IL DIPENDENTE - ACCERTAMENTO - PROVA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.*
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale che sia stato intimato per giustificato motivo consistente nella chiusura o soppressione del reparto o dell'attività alla quale era addetto il dipendente, il datore di lavoro è tenuto a provare, oltre l'obiettivo verificarsi di detta situazione, l'impossibilità di utilizzare il dipendente medesimo in altre mansioni equivalenti, ma non anche a dimostrare che quella ristrutturazione aziendale sia derivata da validi ed apprezzabili motivi (rimanendo irrilevante che questi ultimi siano stati indicati nella lettera di licenziamento). La prova dell'impossibilità dell'utilizzazione del lavoratore va fornita sulla base di inequivoci elementi volti a dimostrare che nell'ambito dell'organizzazione aziendale, esistente al momento del licenziamento del lavoratore, non vi erano altre possibilità per evitare la risoluzione del rapporto se non quella vietata ex art. 2103 cod. civ., di adibire il lavoratore in una mansione dequalificante rispetto a quella dallo stesso esercitata prima della ristrutturazione dell'azienda. A questo scopo non è sufficiente la sola prova costituita dalla produzione in giudizio di copia del libro matricola dal quale risulti la mancata assunzione di altri lavoratori con qualifica analoga a quella del dipendente licenziato per un tempo ragionevolmente successivo al licenziamento stesso, ma tale produzione può essere utilizzata, in concorso con altri elementi, come indizio dell'assunto del datore di lavoro. (V 4775/79, mass n 401365; (V 4451/77, mass n 388053; (V 3389/75, mass n 377528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2710, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)