Sez. L, Sentenza n. 3254 del 03/04/1987 (Rv. 452320 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI ANZIANITÀ - CONGELAMENTO DEL CALCOLO DELLA CONTINGENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA CONTRATTI AZIENDALI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO PER INABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - DI ANZIANITÀ - CONGELAMENTO DEL CALCOLO DELLA CONTINGENZA - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI PREVISTO DA CONTRATTI AZIENDALI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLLOCATI ANTICIPATAMENTE A RIPOSO PER INABILITÀ.*
La legge 31 marzo 1977 n. 92 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12), estendendo - con l'introduzione dell'art. 1 bis di tale decreto - il congelamento del calcolo della contingenza, per il periodo successivo all'1 febbraio 1977, a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro e di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, si è riferito ad istituti aventi comunque i connotati propri della indennità di anzianità ex art. 2120 cod. civ., (oggetto della disposizione dell'art. 1 del d.l. citato), la quale è caratterizzata non solo dal momento della maturazione del diritto, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal riferimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (nella specie, la suprema Corte ha cassato, per insufficienza di motivazione, l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto detto congelamento applicabile al cosiddetto rimborso dei contributi previdenziali in favore del lavoratore posto anticipatamente in quiescenza per inabilità fisica, basandosi solo sulla considerazione del momento costitutivo della relativa obbligazione, coincidente con quello dell'anticipato collocamento a riposo). (V 2979/86, mass n 445983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)