Sez. L, Sentenza n. 2979 del 29/04/1986 (Rv. 445983 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - ART. 1 BIS LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 - ESCLUSIONE DELL'INCIDENZA DEGLI AUMENTI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA E DI EMOLUMENTI AVENTI ANALOGA NATURA - AMBITO DI ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - ART. 1 BIS LEGGE 31 MARZO 1977 N. 91 - ESCLUSIONE DELL'INCIDENZA DEGLI AUMENTI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA E DI EMOLUMENTI AVENTI ANALOGA NATURA - AMBITO DI ESTENSIONE.*
La legge 31 marzo 1977 n. 91 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), nell'introdurre l'art. 1 bis del d.l. citato, a norma del quale "l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977, è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate", ha inteso estendere la portata del secondo comma dell'art. 1 dello stesso d.l. n. 12 del 1977 - per il quale l'indennità prevista dall'art. 2120 cod. civ. deve essere calcolata con esclusione di quanto dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 - per far sì che l'esclusione predetta non fosse limitata alla sola indennità di anzianità ma fosse estesa anche ad istituti che, pur con denominazione e fonti regolatrici diverse, presentino i connotati propri dell'indennità di anzianità, e cioè di quella prestazione pecuniaria che è caratterizzata non soltanto dal momento costitutivo della relativa obbligazione, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal riferimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (V 179/70, Corte cost.; (V 75/68, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)