Sez. 6, Sentenza n. 177 del 27/09/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167313 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - COMPENSO RICEVUTO A TITOLO EROTICO-SENTIMENTALE - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE PER MANCANZA DI DOLO SPECIFICO - ESEMPLIFICAZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - COMPENSO RICEVUTO A TITOLO EROTICO-SENTIMENTALE - SUSSISTENZA DEL REATO - ESCLUSIONE PER MANCANZA DI DOLO SPECIFICO - ESEMPLIFICAZIONE.*
La sussistenza del delitto di ricettazione, di cui all'art. 648 cod. pen., deve essere esclusa nell'ipotesi della persona convivente more uxorio - o che abbia rapporti intimi continuati - la quale riceva dal reo il denaro o la cosa. Ciò perché tale fatto costituisce una donazione che trova la sua causa nei rapporti erotico-sentimentali tra i due, non diversamente da quanto accade nei rapporti di coniugi o familiari ed in ogni altro caso in cui la dazione costituisca una controprestazione per l'adempimento di obbligazioni giuridiche e naturali. In tale ipotesi manca il dolo specifico del delitto di ricettazione, in quanto il recettore del denaro o delle cose di provenienza delittuosa non riceve le stesse per procurare a sè un profitto, ma quale corrispettivo giustificato dalle sue qualità personali o da rapporti interpersonali con il reo in relazione a prestazioni d'opera, di servizi o di beni di consumo a favore del reo stesso. (ad esempio coniuge e figli dell'affiliato alla mafia, alla camorra ecc.; avvocati difensori di imputati inequivocabilmente dediti solo al delitto; fornitori degli stessi individui per le merci loro consegnate). (contra mass n 142633).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)