Sez. 1, Sentenza n. 6695 del 07/03/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142633 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - COMPENDIO RICEVUTO A TITOLO DI PRESTAZIONE O CONTROPRESTAZIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - COMPENDIO RICEVUTO A TITOLO DI PRESTAZIONE O CONTROPRESTAZIONE - CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
La sussistenza del reato di ricettazione non e esclusa dalla circostanza che l'agente abbia ricevuto il denaro o la cosa, di cui conosce la provenienza delittuosa, a titolo di prestazione o controprestazione nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico. (la Cassazione ha, a tal fine, chiarito che la previsione normativa del reato di ricettazione non richiede - a differenza di quella del reato di truffa - che il profitto perseguito dall'agente sia ingiusto).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)