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Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 17/05/1968 (Rv. 333264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE TARDIVA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE TARDIVA - LEGITTIMITA.*

Deve considerarsi legittima causa di risoluzione del contratto di lavoro per colpa dell'imprenditore, la mancata tempestiva corresponsione della merce al dipendente che adempia alla propria obbligazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)