Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 17/05/1968 (Rv. 333264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE TARDIVA - LEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - RETRIBUZIONE TARDIVA - LEGITTIMITA.*
Deve considerarsi legittima causa di risoluzione del contratto di lavoro per colpa dell'imprenditore, la mancata tempestiva corresponsione della merce al dipendente che adempia alla propria obbligazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)