Sez. L, Sentenza n. 2489 del 24/04/1981 (Rv. 413272 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE - GIUSTA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE MEDESIMO DURATA PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - ILLEGITTIMA RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL LAVORATORE - GIUSTA CAUSA DI RECESSO - CONFIGURABILITA - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE MEDESIMO DURATA PER UN CERTO PERIODO DI TEMPO - IRRILEVANZA - CONDIZIONE.*
L'acquiescenza del lavoratore, che abbia tollerato, per un certo periodo di tempo, l'illegittima riduzione del trattamento economico spettantegli, non e preclusiva della possibilita di avvalersi di tale inadempimento del datore di lavoro come giusta causa di recesso, qualora la rinuncia tacita all'integrale retribuzione, invalida ai sensi del primo comma dell'art 2113 cod civ, sia stata tempestivamente impugnata ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. (V 1533/68, mass n 333264).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)