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Sez. U, Sentenza n. 4157 del 18/12/1975 (Rv. 378496 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI UN MEDICO DALL'ALBO PROFESSIONALE PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTO - CONSEGUENZE - PRESUPPOSTI - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO E SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - REDAZIONE DELLA DELIBERA CON ATTO AUTONOMO E SEPARATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378496-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DI UN MEDICO DALL'ALBO PROFESSIONALE PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - NATURA AMMINISTRATIVA DELL'ATTO - CONSEGUENZE - PRESUPPOSTI - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO E SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO - REDAZIONE DELLA DELIBERA CON ATTO AUTONOMO E SEPARATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento di cancellazione di un medico dall'albo professionale, per morosita nel versamento dei contributi, emesso dal consiglio dell'ordine dei medici a norma dell'art 11 del DLCPS 13 settembre 1946 n 233 (disciplina delle professioni sanitarie), non e soggetto, stante la natura amministrativa del medesimo, alle Disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i provvedimenti giurisdizionali, ne a quelle previste dagli artt 39-47 del DPR 5 aprile 1950 n 221 (regolamento per l'Esercizio delle professioni sanitarie), riguardanti la diversa ipotesi della applicazione di sanzioni disciplinari; detto provvedimento richiede soltanto, ai sensi del citato art 11 del DLCPS n 233 del 1946, la preventiva audizione dell'interessato, nonche, ai sensi dell'art 30 del citato DPR n 221 del 1950, la sottoscrizione della relativa deliberazione da parte del Presidente e del segretario del consiglio dell'ordine. Con riguardo a tale ultimo requisito, peraltro, non e indispensabile che la delibera venga redatta con atto autonomo e separato, rispetto al verbale della seduta in cui viene emesso il provvedimento, e, pertanto, il fatto che sia incorporata nel verbale stesso, e depositata con il registro delle adunanze del consiglio, non costituisce di per se vizio tale da rendere nulla od inesistente la decisione medesima. (V 3077/60).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 11, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 30, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)