Sez. 3, Sentenza n. 22751 del 04/10/2013 (Rv. 628942 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Procedimento cautelare "ante causam" - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Fissazione del termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito - Esclusione - Eventuale indicazione da parte del giudice - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Qualora il procedimento cautelare "ante causam" si concluda con un'ordinanza che dichiari cessata la materia del contendere, in tale provvedimento non va fissato il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito né si applica comunque il termine a tal fine previsto dall'art. 669 octies cod. proc. civ.; ove il giudice comunque provveda a fissare detto termine, lo stesso deve ritenersi "tamquam non esset".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)