Sez. 5, Sentenza n. 6640 del 15/05/1981 Ud. (dep. 03/07/1981) Rv. 149649 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSA DICHIARAZIONE DESTINATA A ESSERE RIPRODOTTA IN UN ATTO PUBBLICO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSA DICHIARAZIONE DESTINATA A ESSERE RIPRODOTTA IN UN ATTO PUBBLICO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO.*
Il delitto di cui all'art. 495 primo capoverso cod. pen. (falsa dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico) si perfeziona nel momento in cui viene fatta la falsa dichiarazione e a nulla rileva che successivamente il pubblico ufficiale, constatatane la falsità, non la inserisca nell'atto ovvero la inserisca con le opportune rettifiche. Infatti, la destinazione della dichiarazione ad essere riprodotta nell'atto pubblico non va confusa con la effettiva riproduzione nel documento.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)