Sez. 3, Sentenza n. 2962 del 07/12/1983 Ud. (dep. 31/03/1984) Rv. 163412 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - RIESPORTAZIONE DI VALUTA ESTERA PRECEDENTEMENTE IMPORTATA - PROVA - ATTESTAZIONE DOGANALE (MODELLO V2) - NECESSITÀ ESCLUSA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - NON RESIDENTE - RIESPORTAZIONE DI VALUTA ESTERA PRECEDENTEMENTE IMPORTATA - PROVA - ATTESTAZIONE DOGANALE (MODELLO V2) - NECESSITÀ ESCLUSA.*
La riesportazione di valuta estera precedentemente importata nello stato da parte di non residente non deve essere necessariamente comprovata da apposita attestazione doganale (modello v2) nel quale sia indicata la valuta posseduta al momento dell'ingresso in Italia. Infatti il riferimento alla attestazione doganale della precedente importazione contenuto nell'art. 48 d.m. 12 marzo 1981 (norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero) non può avere il significato di una preventiva autorizzazione all'esportazione - e ciò proprio perché per i non residenti è stabilita la libertà di esportazione della valuta nei limiti della precedente importazione - ma ha quello di un immediato mezzo di prova della identità della valuta esportata a quella a suo tempo importata, ciò non escludendo però la possibilità di provare in altro modo che si tratta della stessa valuta in precedenza introdotta. (V mass n 152729; (V mass n 152730; (V mass n 148723; (V mass n 149649; (V mass n 144955).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., DM 12/03/1981 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)